La situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l’interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest’ultima ( Cass. Civile sez I, ordinanza n. 8012 dell’11 marzo 2022).
Così, da ultimo, si è pronunciata sul punto la Corte di Cassazione sull’illecito consistente nell’avere acquistato la (OMISSIS) s.r.l. dalla Sama s.r.l. – quando essa era amministratrice della prima e socia della seconda – un terreno poi rivenduto allo stesso prezzo- nonostante il notevole maggior valore dell’immobile, sia per i lavori nelle more eseguiti, sia per le contingenze del mercato immobiliare: né,- si legge nella pronuncia- ha pregio la pretesa di ritenere tale condotta insindacabile, in quanto sarebbe frutto di una scelta riservata alla discrezionalità dell’amministratore relativa alla convenienza dell’affare (la c.d. business judgement rule): invero, la corte del merito, così come già il tribunale, ha ravvisato in concreto una situazione di conflitto di interessi in capo all’amministratrice, nel momento in cui provvide all’operazione di vendita e poi di riacquisto del bene immobile, al medesimo prezzo, sebbene fosse nel frattempo mutato il valore.
In senso conforme, anche la sez VI Civile della Suprema Corte con l’ordinanza del 14-01-2021, n. 571.
Posizioni invertite, ma esito pressochè identico nella sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., del 20-09-2019, n. 23453 ove si affronta il caso della stipula di un preliminare per l’acquisto di un immobile tra una società, promissaria alienante il cui socio accomandatario era anche presidente del CDA della società acquirente.
La Corte territoriale ha evidenziato che la stipula del contratto preliminare da parte della acquirente sia per l’evidente conflitto di interessi – il presidente del Cda della promissaria acquirente era anche socio accomandatario della promittente alienante – sia, soprattutto, per il contenuto economico dell’operazione, era idoneo ad integrare responsabilità dei membri del Cda, poichè aver deliberato la vendita costituiva grave violazione dei doveri di diligenza su di essi gravanti, in quanto membri dell’organo gestorio, ancorchè collegiale. Come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non si tratta dunque di valutare il merito di un’operazione economica di esito incerto (nè tanto meno della gestione societaria in genere), ma di aver deliberato un’operazione che presentava evidenti e gravi profili di anomalia, con riguardo sia alla congruità del prezzo, al di fuori di ogni ragionevole margine di opinabilità, ma anche in relazione all’immobile stesso oggetto del preliminare: immobile la cui utilità per la acquirente risultava già all’epoca dell’operazione tutt’altro che evidente e che per di più risultava gravato da ipoteca.
Invece, con la sentenza del 28-08-1993, n. 9144 , la Cassazione, sez II, era entrata in conflitto con una linea interpretativa consolidatasi nei 10 anni precedenti, e poi ripresasi, affrontando il problema della rilevanza economica del prezzo in una compravendita, operando una distinzione tra il prezzo “ simbolico”, ovvero totalmente privo di spessore economico e quello “ vile” “irrisorio” ossia ictu oculi inadeguato.
Nel caso di specie, la corte di appello di Napoli era stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento, avanzata da un azionista della società alienante, di un atto di vendita di un grosso compendio immobiliare promossa dalla società di cui lui era appunto uno degli azionisti e gestita dal liquidatore che era al contempo amministratore unico e socio di controllo della società acquirente.
Premesso che il compendio immobiliare oggetto della vendita costituiva l’unico cespite compreso nel patrimonio della società, la Corte di appello di Napoli aveva accolto la richiesta di annullamento dando risalto al conflitto di interessi insorto con riguardo alla relativa stipulazione fra la società alienante ed il suo legale rappresentante dell’epoca, contemporaneamente amministratore unico e socio di controllo della società acquirente , in ragione della considerata duplice sua veste e del ruolo dal medesimo rivestito nell’organizzazione degli enti contraenti, “nonché della macroscopica sproporzione fra l’entità del prezzo concordato ed il valore del bene ceduto, elementi questi ritenuti più che sufficienti a dimostrare che il predetto aveva concluso l’operazione di cui è causa perseguendo interessi incompatibili con quelli della venditrice rappresentata”.
La Cassazione, cassando la sentenza impugnata, con rinvio, in merito al quantum del prezzo, pronunciò il seguente principio di diritto: “ La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rilevare sotto il profilo dell’individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale”

